Emergenza Covid

Decreto approvato: Natale, Santo Stefano e primo gennaio blindati TESTO INTEGRALE

Attesa ora la firma del Dpcm dicembre. Nel testo due articoli che confermano le anticipazioni di ieri del Ministro Speranza

Decreto approvato: Natale, Santo Stefano e primo gennaio blindati TESTO INTEGRALE
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Questa notte il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge Covid per le modificazioni urgenti della legislazione emergenziale, che consente  al Governo di fermare dal 20 dicembre gli spostamenti tra le regioni. Non solo, ma il decreto di fatto blinda le feste all’interno dei confini comunali. Come ieri mattina aveva anticipato in Senato il Ministro Speranza gli spostamenti il giorno di Natale, quello di Santo Stefano e il primo gennaio potranno avvenire solo all’interno del proprio Comune. Confermata anche l’anticipazione del coprifuoco alle 22.

Due soli articoli che serviranno da "impianto" normativo per il Dpcm che verrà firmato in giornata e che conterrà tutte le misure per le diverse fasce, sciogliendo alcuni nodi che anche questa notte hanno fatto discutere la maggioranza. Tra questi le scuole (per le quali sembra essere prevalsa la "linea dura" di Speranza con riapertura dopo le vacanze) e le aperture dei ristoranti che dovrebbero essere permesse solo a pranzo in occasione delle feste.

Decreto approvato: Natale, Santo Stefano e primo gennaio blindati

Il nuovo decreto è  la “cornice normativa” dentro la quale si inserirà quindi il nuovo Dpcm che dovrà entrare in vigore a partire   da domani, venerdì 4 dicembre 2020 e che quindi dovrà necessariamente essere firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella giornata di oggi, giovedì 3.

Ecco il testo

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».

2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e’ vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e’ vietato altresi’ ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

3. Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresi’ prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.

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