Razzismo

Insulto razzista in campo, sette mesi di squalifica per il mister del Gallarate

E' arrivata la decisione del Giudice Sportivo sulla partita del 16 ottobre fra Gallarate Calcio e Cas Sacconago

Insulto razzista in campo, sette mesi di squalifica per il mister del Gallarate
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Squalifica per l'allenatore del Gallarate che aveva pronunciato un commento razzista a uno dei giovani calciatori della squadra avversaria, e partita persa a tavolino con multa di 25 euro per il Cas Sacconago che, in protesta, aveva abbandonato il campo.

Insulto razzista in campo, la decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha deciso: l'allenatore dell'Under16 del Gallarate Calcio sarà squalificato fino al prossimo 27 maggio. La decisione è arrivata a distanza di due settimane dalla partita fra il Gallarate e il Cas Sacconago. partita finita in polemica e col campo semivuoto dopo che i giocatori della squadra bustocca avevano abbandonato in protesta a quell'epiteto, "negretto", lanciato dal mister della squadra avversaria.

Il ragazzino aveva reagito e ne era nata un'accesa discussione, terminata col cartellino rosso per l'allenatore e l'uscita dei calciatori del Sacconago. La partita di pallone, a quel punto, era passata in secondo piano e la voglia di giocare era venuta meno.

Una protesta condivisibile, e condivisa da molti, ma che costerà comunque alla squadra la sconfitta a tavolino per 3 a 0, un punto di penalità in classifica e 25 euro di multa. Per l'allenatore invece sette mesi di squalifica, pena aggravata rispetto al massimo per aver rivolto l'insulto a un giocatore in una partita del Settore Giovanile Scolastico.

Il comunicato della LND

Letto il rapporto di gara e sentito l’Arbitro per ulteriori precisazioni, si è rilevato che al 41’ del st. veniva allontanato il tecnico del Gallarate Calcio Sig. BASILE Francisco Eduardo per aver rivolto ad un calciatore avversario una frase discriminatoria. Nei momenti successivi la squadra ospite decideva di abbandonare il terreno di gioco rinunciando pertanto al proseguimento della gara. Pur comprendendo lo stato d’animo dei componenti della squadra ospite a causa del comportamento di un tecnico avversario che era stato peraltro sanzionato dal direttore di gara con la decisione dell’allontanamento, occorre però precisare che l’art.53 comma 1 delle NOIF impone alle società l’obbligo di portare a termine le gare iniziate per non incorrere nella sanzione della perdita della gara, oltre ad un punto di penalizzazione. Casi analoghi esaminati da altri Organi Giudicanti hanno prodotto decisioni concordi con la sconfitta della società che ha abbandonato il terreno di gioco. Si citano a titolo di esempio due delibere riguardanti due casi in qualche modo simili avvenuti nella scorsa stagione (Cfr. Com. Uff. n.66 del – Comitato Regionale Lombardia p.368, Stag. Sport.2021/2022 , Com Uff. n.25 della Delegazione di Padova pag. 687, Stag. Sport.2021/2022). Occorre poi precisare che il Codice di Giustizia Sportiva prevede da alcuni anni severe sanzioni per comportamenti discriminatori (art.28) tenuti da calciatori, tecnici ed altri tesserati.

Pertanto SI DELIBERA
– Di comminare la sanziona sportiva della perdita della gara per 0-3 alla Società Amici dello Sport nonché UN punto di penalizzazione ai sensi dell’art. 53 delle NOIF.
– Di comminare alla Società Amici dello Sport l’ammenda di Euro 25,00 così determinata dalla categoria di appartenenza.
– Di squalificare sino a tutto il 27.05.2023 il Sig. BASILE Francisco Eduardo tecnico della società Gallarate Calcio per aver pronunciato una frase discriminatoria nei confronti di un calciatore avversario. Sanzione aggravata rispetto al minimo previsto dall’art. 28 comma 3 del CGS in quanto la frase è stata pronunciata da un tecnico nei confronti di un calciatore in una gara del Settore Giovanile Scolastico.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
PERDITA DELLA GARA: AMICI DELLO SPORT Vedi delibera.
PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA: AMICI DELLO SPORT 1 Vedi delibera.
AMMENDA Euro 25,00 AMICI DELLO SPORT Vedi delibera.
ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 27/05/2023

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