Calcio

Ardor Lazzate verso i play-off... a porte chiuse, per colpa di un tifoso

Dopo il rigore segnato dalla Vergiatese, un tifoso aveva offeso l'arbitro e la madre e pronunciato una "frase a contenuto gravemente discriminatorio" verso un calciatore avversario

Ardor Lazzate verso i play-off... a porte chiuse, per colpa di un tifoso
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Se ce la farà, dovrà giocare almeno una partita senza pubblico: rigettato il ricordo dell'Ardor Lazzate contro la sanzione decisa dal Giudice Sportivo dopo quanto successo nel corso della partita contro la Vergiatese.

Ricorso respinto: se saranno play-off, niente tifo per la prima partita

Rigetto del ricorso presentato dall'Ardor Lazzate e conferma della sanzione sono arrivate nei giorni scorsi da parte della Corte sportiva di Appello Territoriale del CRL. Due le punizioni per la società: l'ammenda di 200 euro e la disputa di una gara a porte chiuse. Gara che, dato il secondo posto in campionato, rischia di coincidere con la prima delle sfide promozione dei play-off.

Società sanzionata per colpa di un tifoso

Tutto "per colpa" di un tifoso, che nel corso della partita contro la Vergiatese aveva "apostrofato il direttore di gara con offese nei confronti suoi e della madre" e non si era fatto mancare una "frase discriminatoria nei confronti di un calciatore avversario".

Il ricorso

L'Ardor si era opposta alla sentenza, sostenendo che l'arbitro avrebbe "attribuito" il tifoso intemperante all'Ardor Lazzate "senza poterne avere certezza" poichè al campo della vergiatese le tifoserie non sono distinte. Inoltre, "ad avviso dell’art. 6 CGS - aveva aggiunto - non potrebbe addebitarsi alcuna forma di responsabilità alla reclamante per la gestione della sicurezza del campo, che invece dovrebbe essere attribuita alla società ospitante". Due punti che secondo la società lazzatese avrebbero dimostrato la presenza di un "ragionevole dubbio sulla fede calcistica dell’autore delle offese" e giustificato la richiesta di annullare o diminuire la sanzione pecuniaria e annullare la disposizione della gara a porte chiuse.

"Nessun dubbio": sanzioni confermate

Tesi non accolte dalla Corte:

"Ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere in alcun modo messa in dubbio da una diversa prospettazione difensiva, ove non corroborata da specifici elementi che consentano di superare o ritenere non idonea la prova fornita dall’Arbitro in relazione ai fatti accaduti (sez. IV, decisione n. 55/2020; v. anche decisione n. 0007/CFA, sez. IV, 16 ottobre 2019) - si legge nella decisione - Nel caso di specie, il referto di gara riporta in modo assolutamente dettagliato e preciso le gravissime offese e minacce che una persona presente tra il pubblico ha rivolto all’assistente di parte, nonché la frase a contenuto gravemente discriminatorio che sempre la stessa persona ha pronunciato riferendosi ad un calciatore della VERGIATESE.

Come anche ribadito dall’assistente di gara nel supplemento di rapporto richiesto da questa Corte e acquisito in atti, a differenza di quanto meramente asserito dalla reclamante, non vi può essere alcun dubbio circa l’appartenenza dell’autore delle gravi ingiurie alla tifoseria della ARDOR LAZZATE.

Anche a non tener conto del fatto che l’identificazione in tal senso compiuta dall’Assistente dell’arbitro avrebbe già di per sé valore di prova privilegiata ex art. 61, comma 1, CGS, è il tenore stesso delle frasi proferite a rendere certa l’appartenenza dello stesso alla tifoseria dell’ARDOR LAZZATE.

Come riportato nel referto, infatti, tali ingiurie e frasi a contenuto discriminatorio sono state pronunciate a partire dal 36’ del secondo tempo, dopo che un minuto prima la VERGIATESE aveva segnato una rete su calcio di rigore (come risulta dal referto stesso), e trovavano esplicita causa proprio nell’assegnazione del rigore, che a detta del tifoso era dovuto a un “regalo” dell’assistente di parte ad un calciatore della VERGIATESE.

Conseguenza logica immediata di quanto sopra è, all’evidenza, l’identificazione dell’autore quale appartenente alla tifoseria dell’ARDOR LAZZATE.

A nulla rileva, poi, il fatto che la partita sia stata disputata in trasferta, posto che lo stesso articolo 6 citato dalla reclamante al comma 3 recita: “Le società rispondono anche dell’operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime”.

Quanto, infine, alla richiesta di riduzione della sanzione, con annullamento di quella relativa alla disputa di una gara a porte chiuse, questa Corte ritiene che la gravità delle offese e delle minacce proferite, unita alla grave frase discriminatoria pronunciata dallo stesso tifoso siano tali da giustificare pienamente la sanzione applicata dal G.S., che merita quindi piena conferma".

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