“I lavoratori stranieri possono essere assunti e svolgere una attività di lavoro quando sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno di durata inferiore a quella del contratto di lavoro in somministrazione proposto”. È discriminatoria la prassi adottata da ADECCO SPA che subordinava le assunzioni alla preventiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, proponendo in alternativa, un contratto di lavoro che non andava oltre la scadenza del permesso.
Lavoratori e permesso di soggiorno: la sentenza del tribunale di Milano
Lo ha stabilito il Giudice del Tribunale di Milano chiamato a pronunciarsi rispetto ad un ricorso presentato dalla CGIL LOMBARDIA con NIDIL CGIL (la categoria dei lavoratori somministrati), ai sensi del diritto antidiscriminatorio in vigore in Italia. Nei fatti la prassi predetta poneva in una condizione di svantaggio rispetto a tutti gli altri lavoratori, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che si candidavano per lo svolgimento di una attività di lavoro.
Il Giudice afferma che “…pretendere che un gruppo di persone (i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno) debba immediatamente (in sede di valutazione assuntiva) produrre la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (che peraltro, non è semplice ottenere in via di fatto, quando la scadenza non è imminente) è circostanza, in sé, discriminatoria…”.
La decisione nei confronti di Adecco
Pertanto, il Giudice ha ordinato ad ADECCO ITALIA S.P.A. di cessare il comportamento indicato in precedenza e di adottare una direttiva interna con la quale si disponga che i dipendenti incaricati della selezione non tengano conto della data di scadenza del permesso di soggiorno dei candidati nella valutazione dei contratti da sottoporre agli stessi per la stipula e che quindi procedano all’assunzione anche quando la data di scadenza del contratto sia successiva alla data di scadenza del permesso di soggiorno. Inoltre, Adecco Italia s.p.a. dovrà pubblicare la sentenza sulla home page del proprio sito con modalità tali da garantirne un’adeguata visibilità.
Commenta Marzia Pulvirenti, Segretaria generale di Nidil Cgil Varese:
“La pronuncia del Giudice, su azione presentata da CGIL Lombardia trova riscontro su casi intercettati da Nidil Varese e monitorati da Nidil Lombardia in occasione della stipula di contratti a termine presso la filiale di Malpensa. Adecco chiedeva ai candidati extra UE di anticipare le pratiche di rinnovo laddove il permesso non copriva l’intera durata del contratto. Questa la policy aziendale da noi contestata per violazione delle norme in tema di discriminazione”.