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Ioapro1501, Confesercenti: "Manifestate nel rispetto delle regole"

In una nota l'associazione di categoria sostiene le proteste ma invita al rispetto delle regole, ricordando quali sanzioni si rischiano

Ioapro1501, Confesercenti: "Manifestate nel rispetto delle regole"
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In una nota, Confesercenti prende posizione sull'iniziativa "Ioapro1501" a cui domani venerdì 15 gennaio, appunto, aderiranno anche numerosi bar e ristoranti della provincia di Varese. Con un avvertimento: "Non possiamo sostenere manifestazioni atte a sconfinare l'illegalità".

Ioapro1501, la nota di Confesercenti

Così, in una nota, l'associazione di categoria:

“L’iniziativa Ioapro 1501 programmata per venerdì è un ulteriore segnale forte che oggi le imprese non ce la fanno più e il rischio è quello di una totale chiusura gravata da debiti. Molte imprese sono vicine a superare il punto di non ritorno. Abbiamo sempre sostenuto le proteste civili e siamo pronti ancora a sostenerle, ma non possiamo sostenere manifestazioni atte a sconfinare l’illegalità.

Confesercenti ha scritto alle realtà imprenditoriali mettendo al corrente il comparto che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con sanzioni amministrative da euro 400 a euro 1.000 con il rischio di sospensione dell’attività, e si può anche configurare in un reato penale.

La nostra Associazione lancia un messaggio forte e chiaro agli esercenti, a tutti coloro che vogliono manifestare domani. Fatelo, ma nel rispetto delle regole, nel rispetto della salute altrui mantenendo un comportamento che possa contenere la diffusione del virus".

Attenzione alle conseguenze

Sempre Confesercenti ha poi tenuto a ricordare quali sanzioni rischiano i ristoratori.

"Salvo che il fatto costituisca reato - scrive - il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000; il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo; tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale (ossia l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206, irrogate a chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene) o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Quando le misure di contenimento violate riguardino: la sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all’ingrosso; la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; la limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, nonché di lavoro autonomo, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (ciò, nel caso della somministrazione di alimenti e bevande, può comportare la chiusura non solo dell’attività di somministrazione, ma, qualora sia disposta la chiusura dell’esercizio, anche delle attività di vendita per asporto o a domicilio).

All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, lo stesso organo accertatore (anticipando l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni) può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni; ciò può verificarsi quando vi siano elementi che fanno concretamente temere la possibilità della prosecuzione o della reiterazione della violazione medesima (come quando l’intenzione di tenere aperta l’attività in violazione delle norme venga dichiarata dall’esercente o possa comunque desumersi da fatti o comportamenti).

In caso di reiterata violazione delle disposizioni, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Qualora l’attività venga esercitata o l’esercizio venga aperto in violazione dell’ordine di chiusura accessoria, si ritiene che vi sia il rischio tangibile dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 650 del codice penale, come sopra descritte, per mancata osservanza del provvedimento dell’autorità".

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