Green Pass e documenti, il Ministro: "No al controllo dai titolari delle attività". Ma il Dpcm dice altro...
I titolari degli esercizi commerciali devono chiedere i documenti ai loro clienti? Il Dpcm dice di sì, il Ministro dice di no. Intanto, come si capisce se il Green Pass è realmente di chi lo esibisce?
Confusione massima, dichiarazioni contrastanti e indicazioni sul sito del Ministero che cambiano nel tempo di un'intervista. Il tutto dopo che ieri il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha dichiarato che i titolari degli esercizi locali "non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti".
Green Pass e documenti, che succede?
La questione aveva iniziato a far discutere già da prima dell'entrata in vigore del Green Pass: il titolare di un bar o un ristorante (come l'addetto alla biglietteria di un cinema, un museo o un teatro, ad esempio) come fa ad essere sicuro dell'identità di chi gli esibisce il Green Pass? Perchè alla fine, al di là degli annunci di vendita truffaldini di falsi Green Pass, il problema è molto più semplice: come essere sicuri che chi esibisce una certificazione ne sia effettivamente il proprietario?
In teoria fino a ieri, lo era anche la risposta: si chiede un documento d'identità e si confrontano i nominativi. Tempo richiesto pochi secondi, come quando il barista chiede un documento per verificare la maggiore età del cliente.
Cosa dice il Dpcm
Partiamo dalla norma: il Dpcm 21giugno che "attiva" il Green Pass e indica le attività per cui è necessario esibirlo. All'articolo 13, comma 4 si legge che:
"L'intestatario della certificazione verde COVID-19 (...) all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità"
I verificatori, sempre dallo stesso Dpcm poche righe sopra, sono:
- i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
- i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati;
- i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati.
Cosa dice(va) il sito del Governo
Sulla scorta del Dpcm, sul sito del Governo dedicato al Green Pass si leggeva che "l'interessato (alla verifica, ndr), su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità i fini della corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App".
Cosa dice l'App del Ministero
A scansare ogni eventuale dubbio residuo, anche l'app del Ministero della Salute VerificaC19 necessaria alla lettura del QR Code del Green Pass dopo il riconoscimento della certificazione valida indica che "per completare la verifica è necessario confrontare i seguenti dati con quelli di un documento d'identità valido".
Lamorgese cambia le carte in tavola
Subito erano iniziate le polemiche e anche questo Governo, benchè "tecnico", non è rimasto sordo. E come già visto con le rincorse di Faq, dichiarazioni e circolari del Governo Conte che arrivavano a modificare in maniera netta i contenuti dei Dpcm cui facevano riferimento, le parole del Ministro Lamorgese hanno costretto a una corsa ai ripari quasi completa. Ieri, 9 agosto, rispondendo ai giornalisti in merito alle proteste dei No Green Pass ha infatti dichiarato che:
"i titolari dei locali non potranno richiedere la carta d'identità e faremo adesso una circolare di chiarimento. I titolari chiederanno il Green Pass, come si fa con il biglietto al cinema. Non si può pensare che lo facciano le forze di polizia perchè vuol dire distrarle dal loro compito prioritario. La regola è che venga richiesto il Green pass senza il documento, poi non si escludono i controlli a campione della polizia amministrativa".
Un cambio netto di rotta rispetto quanto previsto dal Dpcm, tanto che sul sito di Governo anche l'indicazione vista prima è stata completamente modificata, come fatto notare ieri dalla giurista Vitalba Azzolini su SkyTg24:
"Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19 che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi".
A @SkyTG24 stanno dimostrando che dal sito web del governo è scomparsa questa frase sulla possibilità di verificare il #greenpass con documento di identità.
Sono senza parole. https://t.co/cMCmux0wnO pic.twitter.com/MRjqv7cfyj
— Vitalba Azzollini (@vitalbaa) August 9, 2021
Una modifica che per ora non è arrivata all'App del Ministero della Salute, che continua a indicare la necessità di confrontare i dati del Green Pass con quelli di un documento.
E ora?
Cosa succede ora? Come visto, il Dpcm ora demanda i controlli dei documenti anche agli esercenti. Il Ministro dice che non possono, e che arriverà una circolare di chiarimento. Ma una circolare, va ricordato, può chiarire ma non modificare quanto previsto dalla norma, che in merito ai controlli è più che chiara. La palla dovrà passare quindi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi che dovrà o modificare il Dpcm o passare da un nuovo decreto legge. Nel frattempo, ancora una volta, solo tanta confusione.