Riunione in Provincia per parlare di Cannabis light e vendita libera
Sarà portata avanti un'azione di sensibilizzazione degli operatori commerciali, chiamati a conformarsi al chiaro dettato normativo nella materia

Riunione in Provincia a Varese per parlare con le forze dell'ordine e alcuni sindaci del territorio di cannabis light, inflorescenze e vendita di questi prodotti all'interno dei negozi.
Cannabis light e inflorescenze: il punto in Provincia
Nella giornata di oggi venerdì 14 aprile alle ore 9.30, presso la Sala Consiliare della Provincia di Varese, si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Varese alla presenza – oltre che del Consigliere Di Toro in rappresentanza del Presidente della Provincia, dell’Assessore Catalano in rappresentanza del Sindaco di Varese, del Questore e dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza (componenti fissi) – di alcuni Sindaci nei cui territori sono ubicati gli esercizi commerciali di rivendita di derivati e infiorescenze di cannabis, del rappresentante del Presidente della Camera di Commercio, del
rappresentante del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, del rappresentante di ATS Insubria di Varese, del Direttore Generale di ASST dei Settelaghi, del Direttore Generale di ASST della Valle Olona, del Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese e del Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese per
un esame della problematica riguardante: “Commercializzazione di canapa, inflorescenze, olio e resina e normativa sugli stupefacenti”.
Le leggi in materia di produzione e vendita
In tale occasione è stata preliminarmente richiamata la direttiva del Ministro dell’Interno del 9 maggio 2019, con cui era stato evidenziato che la legge 2 dicembre 2016, n. 242 promuove esclusivamente la coltivazione agroindustriale di canapa delle varietà ammesse e che solo in
relazione a tale attività non opera il divieto di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 309/1990. Inoltre, era stato sottolineato che dalla suddetta coltivazione non possono essere lecitamente ottenuti prodotti diversi da quelli puntualmente elencati nell’art. 2, comma 2 della stessa legge n. 242 del 2016 e, in particolare, foglie, infiorescenze, olio e resina.
Si è poi fatto presente che, successivamente, si sono pronunciate sulla questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 30475 in data 30 maggio 2019, hanno escluso, in maniera perentoria, l’applicazione della legge n. 242 del 2016 al commercio della cosiddetta “cannabis light”.
La sentenza della Cassazione
In particolare, la Cassazione ha affermato che la cessione, la messa in vendita ovvero la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio e resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientrano nell’ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016.
Nella medesima pronuncia viene, altresì, chiarito che tali condotte integrano gli estremi del reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990,
anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7 della citata legge n. 241/2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.
In tal senso, giova anche ricordare la sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sez. III Penale, 13/5/2020, n. 14735, secondo la quale “il commercio o anche solo la messa in vendita di cannabis costituisce reato a tutti gli effetti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990.”
Nondimeno le preminenti ragioni di tutela della salute e dell’ordine pubblico messe in pericolo dalla circolazione di siffatte sostanze impongono di mantenere alta l’attenzione, proseguendo lungo le due direttrici di intervento già positivamente sperimentate, ossia, da un lato, l’azione di sensibilizzazione degli operatori commerciali, chiamati a conformarsi al chiaro dettato normativo nella materia, dall’altro, la mirata e coordinata azione di controllo, che dovrà dispiegarsi sul territorio tenendo conto proprio dei richiamati arresti giurisprudenziali.