Fido: ordinanza per i proprietari «maleducati»
Sindaco: «Provvedimento necessario, è sotto gli occhi di tutti come il suolo pubblico risulti insudiciato»

In arrivo un’ordinanza per i proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Fido, ora basta con l'inciviltà dei proprietari maleducati
«Il provvedimento si è reso necessario a causa dell’incuria di alcuni proprietari o conduttori di cani - spiega il sindaco Luigi Clerici - E’ sotto gli occhi di tutti come il suolo pubblico risulti frequentemente insudiciato dalle deiezioni solide e liquide degli animali, recando disturbo, disagio e pericolo per i pedoni, oltre che a provocare notevole degrado dell’ambiente urbano. Perciò preso atto delle numerose segnalazioni e considerato che tali comportamenti, oltre a deturpare il paese, possono essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria abbiamo deciso di intervenire con un’ordinanza».
Previste sanzioni
Per questo si dispone che proprietari e i detentori di cani debbano avere sempre con sé la museruola, da applicare in caso di potenziale pericolo, assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alla rispettosa convivenza con persone e/o altri animali presenti nel contesto e affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo correttamente; ai contravventori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Non solo. Si dovrà utilizzare sempre il guinzaglio o far indossare al cane apposita e idonea museruola, a tutela delle persone che possano interagire con l’animale e della incolumità dell’animale stesso; il guinzaglio deve essere utilizzato ad una misura non superiore a metri 1,50; ai contravventori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 1.291,00 euro in via breve pari ad 430,33 euro ai sensi della D.G.R.L. n. 15394 del 15/06/2000; avere sempre con sé idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni solide (paletta e/o sacchetto) e la pulizia delle deiezioni liquide (acqua senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, in apposito contenitore e in quantità sufficiente); tali strumenti dovranno essere esibiti, su richiesta, ai soggetti incaricati dell’osservanza della presente ordinanza; ai contravventori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 75 euro; raccogliere le deiezioni solide del proprio animale che dovranno essere conferite, sigillate negli appositi sacchetti, nei contenitori specifici per le deiezioni canine o, in mancanza di essi, nei cestini stradali; in caso di deiezioni liquide, anche su manufatti privati che si affaccino su aree pubbliche o ad uso pubblico e su mezzi di locomozione parcheggiati, dovrà essere versata una sufficiente quantità di acqua utile a garantire la pulizia della superficie interessata; ai contravventori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 240 euro; divieto di accesso ai cani in tutti i luoghi in cui è espressamente indicato da apposita cartellonistica; ai contravventori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro.